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Invio telematico dei corrispettivi e moratoria regime sanzionatorio

Per effetto di quanto disposto dal Decreto Crescita, il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia è stabilito entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.


Per quanto riguarda le sanzioni, con l’entrata in vigore del Decreto Crescita, si è stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.


Di fatto la moratoria delle sanzioni è applicabile:

- fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 (obbliga ai corrispettivi telematici dall’1.7.2019);

- fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (obbligati ai corrispettivi telematici dall’1.1.2020).

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Dott. Andrea Gemmi iscritto all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Parma, sez. A, n. 449 

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