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CIRCOLARE SPECIALE Decreto Rilancio

Oggetto: DL 34/2020 DECRETO RILANCIO – PRINCIPALI MISURE FISCALI


Gentili Clienti,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20 maggio il tanto sospirato DL 34/2020 chiamato anche Decreto Rilancio.

Si tratta di un provvedimento molto corposo, composto di 266 articoli sviluppati in oltre 460 pagine di testo (relazione illustrativa compresa).

Il provvedimento dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro i consueti sessanta giorni dalla pubblicazione unitamente all'emissione di ben 98 Decreti Attuativi.

Nelle pagine che seguono, iniziamo ad illustrare le principali novità introdotte, con la precisazione che, trattandosi di un provvedimento che ha visto la luce solo da pochi giorni, dopo un lungo e travagliato percorso, potremmo essere costretti ad effettuare delle rettifiche a quanto scritto, anche per effetto di successive precisazioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate.


Vi chiediamo cortesemente di prendere visione della comunicazione.


IRAP: annullato il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (art. 24)

Tutte le tipologie di contribuenti, che nel 2019 hanno registrato ricavi inferiori a € 250 milioni, non dovranno pagare il saldo IRAP 2019 e il primo acconto 2020.

Attenzione: coloro che non hanno ancora versato gli acconti 2019, dovranno effettuare i normali versamenti dovuti, ma non pagheranno l’eventuale saldo.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA (art.25)

È previsto un contributo a fondo perduto per venire incontro ai titolari di partita IVA che sono stati danneggiati dall'emergenza Covid-19.

Soggetti interessati: titolari di attività di impresa e lavoratori autonomi che nel 2019 hanno registrato ricavi inferiori a € 5 milioni. Spetta alle attività svolte in qualsiasi forma (individuale, societaria o professionale, compresi gli studi associati).

Soggetti esclusi: intermediari finanziari, professionisti con o senza Cassa Professionale e lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alle indennità forfettarie istituite dal Decreto Cura Italia (anche se non richieste).Il contributo è fruibile/spetta ai soggetti iscritti alla gestione INPS Artigiani e Commercianti, che hanno ricevuto l’indennità di € 600 per il mese di marzo/aprile.

Condizioni: il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare il calo di fatturato si deve far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o delle prestazioni di servizi come stabilita dall’art. 6 delD.P.R. n. 633/1972. Al fatturato/corrispettivi vanno sommate anche le eventuali operazioni escluse dall’obbligo di emissione di fattura e di certificazione del corrispettivo (es. gli aggi per la cessione di tabacchi si somma ai corrispettivi del mese registrati da un bar).

Importo del contributo: aliquota variabile (20% - 15% - 10%) in ragione del volume dei ricavi/compensi del 2019 applicato alla riduzione del fatturato di cui sopra:

  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000;

  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.000 ed € 1 milione;

  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;

Esempio di calcolo del contributo: Un’impresa individuale artigiana ha registrato ricavi nell’anno 2019 di € 250.000.

Il fatturato del mese di aprile 2019 è stato pari ad € 35.000, mentre quello di aprile 2020 è stato pari ad € 5.000. Vista la riduzione del fatturato aprile 2020/aprile 2019, il contributo spettante è pari all’importo così calcolato:

Fatturato aprile 2019 – fatturato aprile 2020 = 35.000-5.000= 30.000x20%

Contributo di € 6.000

Il contributo non potrà comunque essere inferiore ad € 1.000 per le ditte individuali e di € 2.000 per le società e gli studi associati.

Non si hanno ancora notizie in merito al calcolo del contributo per le partite IVA aperte nel 2019 e nel 2020.

Cosa fare per richiedere il contributo: si dovrà presentare istanza telematica dove autocertificare il possesso dei requisiti e il contributo sarà bonificato dall’Agenzia dell’Entrate sul c/c indicato dall’impresa.

NB: Modulistica e procedure d’invio della domanda saranno definite con prossimo Provvedimento dell’Agenzia Entrate. AL MOMENTO NON È POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE.


CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO (art.28)

Il DL 18/2020 aveva già previsto un credito d’imposta sui canoni di affitto per botteghe e negozi che avevano dovuto sospendere l’attività. Il Decreto Rilancio amplia notevolmente la platea dei soggetti che possono ottenere un credito d’imposta del 60% sugli affitti pagati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito spetta anche, nella misura del 30%, in caso di contratti d’affitto di azienda.

Soggetti interessati: possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività di impresa (artigiani/commercianti), arte o professione e gli enti non commerciali che nel 2019 hanno registrato ricavi/compensi non superiori ad € 5 milioni.

Quali immobili: il contributo spetta a tutte le locazioni di immobili ad uso non abitativo senza riguardo alla categoria catastale. Il credito è riconosciuto anche sui canoni di leasing immobiliare.

Condizioni: per godere del credito d’imposta è necessario che nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 si sia registrato un calo del fatturato superiore del 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Potrebbe, quindi, verificarsi che il credito spetti non per tutti e tre i mesi qualora per uno di questi il calo di fatturato sia inferiore al 50%.

L’agevolazione spetta solo qualora il canone sia stato pagato (anche se in ritardo) ed il credito d’imposta può essere utilizzato dal mese successivo a quello di pagamento del canone di locazione, mediante compensazione con Modello F24.


ECOBONUS 110%

Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

La nuova detrazione è fruibile:

− per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021;

− in 5 quote annuali;

− per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale. Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante. Interventi effettuabili:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • interventi sulle parti comuni degli edifici o su abitazioni unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

- impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO (art.120)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% (con un massimale di € 80.000) in relazione alle spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Al momento le attività che possono usufruire del credito d’imposta sono le seguenti: alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze e bed & breakfast, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie.

Fra le spese sono ammesse anche quelle per rifacimento spogliatoi, ingressi, parti comuni, acquisto di arredi di sicurezza, termoscanner, ecc.

È prevista la possibilità che nel prossimo futuro il credito d’imposta possa essere esteso ad altre attività, con appositi specifici provvedimenti.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art.125)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori.

Il credito d’imposta massimo sarà pari ad € 60.000 per beneficiario.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro;

  • Acquisto DPI quali mascherine, guanti, visiere, termoscanner (comprese le spese di installazione), conformi alle normative;

  • Acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi).

Con un successivo provvedimento saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Considerando che sono stati stanziati solo € 200 milioni, si prevede la consueta “corsa dei cavalli” per la presentazione delle domande.


SOSPENSIONE VERSAMENTI (art. 126 e segg.)

I versamenti già sospesi dai vari Decreti Legge dall’8 marzo al 31 maggio 2020, andranno effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in massimo quattro rate mensili senza interessi, con scadenza della prima rata il 16 settembre.

Attenzione: anche gli avvisi bonari dell’Agenzia Entrate (sia da pagare in un’unica soluzione, che oggetto di rateizzazione) e con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, si potranno pagare entro il 16 settembre, sempre in un’unica soluzione o in quattro rate mensili senza interessi.

I contribuenti che, per mancanza di liquidità, non sono stati in grado di pagare le rate in scadenza nel periodo prima indicato, potranno sanare il tutto pagando le rate scadute.


INDENNITÀ DI 600 EURO PER IL MESE DI APRILE 2020

Tutti i soggetti che hanno chiesto e ricevuto il contributo di € 600 per il mese di marzo 2020, lo riceveranno in modo automatico per il mese di aprile 2020. Gli accrediti dovrebbero avvenire nel giro di pochi giorni, senza la necessità di presentare alcuna nuova domanda.

Più complessa la situazione relativamente alla concessione del contributo per il mese di maggio. Sarà necessario attendere qualche giorno per avere maggiori indicazioni. Ricordiamo che in sede di conversione del DL 18/2020, è stato stabilito che i titolari di pensione di invalidità di cui alla Legge 222/1984 (prima esclusi) possono richiedere il contributo di € 600 anche per il mese di marzo 2020. Tali soggetti devono urgentemente contattare lo Studio per procedere con la nuova domanda.


Lo Studio Gemmi è, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore chiarimento e coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

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